Privato vs Fondazione. Una sentenza che farà storia: la Corte d’Appello di Milano sui Diritti del privato in merito all’autenticità dell’opera d’arte

di Stefano Antonio MARCHESI

La Corte di Appello di Milano Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, con una recente sentenza, la n. 2262/2022, pubblicata il 28/06/2022, nelle cause che contrapponevano la Sig. G.M.  ad una nota Fondazione di un Maestro defunto, ha stabilito e riconosciuto due principi di fondamentale importanza destinati a segnare la futura giurisprudenza di merito.

In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Fondazione, secondo la quale l’autenticità di un’opera d’arte può costituire oggetto esclusivamente di un parere riconducibile alla libertà di pensiero ex art. 21 Costituzione, ha affermato il diritto del privato e l’ammissibilità di una sua azione volta a stabilire l’autenticità dell’opera contro il parere negativo della Fondazione / Archivio: ciò in rispondenza all’art.  24 della Costituzione che tutela la proprietà.

La Corte ha evidenziato perspicacemente nella motivazione della sentenza:

L’opera d’arte è – anche – un bene oggetto di scambio, con specifiche peculiarità. Al valore estetico si accompagna una precisa valenza economica, che dipende dalla sua accertata autenticità e che costituisce, per consolidata giurisprudenza di legittimità, elemento essenziale nei contratti di compravendita del bene tra privati. L’autenticità dell’opera d’arte fornisce al bene una qualificazione ontologicamente diversa, con inevitabili riflessi sul relativo diritto di proprietà.
La Corte non può ignorare che l’attribuire o meno l’opera per cui è causa al Maestro ….. incide considerevolmente sulla facoltà della proprietà …. di alienare il quadro al prezzo corrispondente del mercato o, comunque, di mostrarla a terzi, consentendone la libera circolazione come autentica.
L’incertezza scaturita dal rifiuto della Fondazione …. di autenticare l’opera d’arte   ha reso, quindi, concreto l’interesse ….. a promuovere l’azione di accertamento”.

In secondo luogo, ancora contrariamente a quanto sostenuto dalla Fondazione, ha affermato come sia coercibile l’inserimento nell’archivio dell’opera accertata giudizialmente come autentica perché:

“L’accertata autenticità dell’opera di proprietà per cui è causa, consente di farla rientrare nella produzione artistica del Maestro ….. e concorre a rappresentarne l’immagine artistica/professionale.
Ne consegue che non può essere ignorata dall’archivio e nelle raccolte riportate nei cataloghi gestiti dalla Fondazione…. e deve essere inserita, se del caso, in apposita sezione dedicata a quelle opere la cui paternità ha costituito oggetto di valutazione in sede giurisdizionale.
Invero, soltanto attraverso tale inserimento è possibile e consentita alla collettività la conoscenza di tutte le opere presenti sul mercato, che rappresentano un determinato valore artistico in quanto attribuibili al Maestro …”.

Al di là del caso specifico e senza riferimento ad esso è esperienza comune come talvolta con la giustificazione della libertà di pensiero si siano verificati arbitrii: questo precedente di merito apre la strada ad una effettiva e reale tutela dei diritti dei proprietari di opere d’arte.

Stefano Antonio MARCHESI   Piacenza 31 Luglio 2022