di Gloria GATTI
“Essere o non essere […] dormire, forse sognare”, il dubbio, non è solo di Amleto, ma è condiviso anche da tante opere d’arte dormienti che sognano, come lui, un padre.
Nel gergo si chiamano, proprio, sleepers, quei dipinti o disegni dormienti di old masters che ignoti aspettano che un “occhio” li riconosca e li attribuisca, magari, a un grande maestro ridando loro dignità e rango.
E oggi il mondo si domanda se il dormiente di Madrid sia davvero un Caravaggio, come così sembrerebbe.
Qualcuno, però, si chiede anche se la casa d’aste Ansorena, che aveva messo all’incanto nella sua asta numero 409, dell’8 e 9 aprile 2021, quell’olio su tela di 111 x 86 cm, come “La Coronación de Espinas” e círculo de José De Ribera (S. XVII), abbia una qualche colpa o responsabilità verso il proprietario se fosse confermata la misattribution. Dunque, cerchia di José De Ribera, questa è l’attribuzione di Ansorena, di quello che, invece, a detta di molti studiosi sarebbe, invece l’Ecce homo di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio ed è, comunque, la dicitura a corredo dell’immagine dell’opera riprodotta come lotto 229 a pag. 106 del catalogo che era stata messa in asta a un prezzo base d’asta di 1.500,00 euro.
Il catalogo d’asta non è una pubblicazione scientifica, frutto di lunghi studi storico-artistici o tecnici, ma solo un jingle o, come meglio ha detto Donald Thompson,
«un testo scritto a fini pubblicitari e non di un saggio accademico, cosa che spesso i venditori ignorano e i compratori trascurano».
Sul piano giuridico il catalogo è solo un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. in cui la casa d’aste
«effettua una “vendita per conto terzi” [omissis] e agisce cioè come mandataria senza rappresentanza assumendo gli obblighi relativi al negozio posto in essere (Corte d’Appello di Roma, 17 luglio 1979) e soggiace alle norme di cui agli artt. 1705 C.C. e ss.».
In sostanza è solo il venditore nel mandato o consignment contract che dichiara sotto la sua responsabilità chi è l’autore dell’opera e che ne garantisce l’autenticità, anche nei casi in cui l’attribuzione è stata fatta dall’esperto del dipartimento della casa d’aste.
Le conditions of sales, predisposte unilateralmente dalle case d’asta, sono puramente indicative e prevedono esoneri di responsabilità sulla descrizione dei lotti e sulla loro autenticità. Le opere sono vendute nello stato di fatto in cui si trovano e quelle degli auctioneers nella prassi contrattuale sono “solo opinioni” e, come tali, incensurabili.
E l’antefatto dell’opera di Madrid, ricorda tanto, quello di un altro Caravaggio, in origine di proprietà di Lancelot William Thwaytes, la cui famiglia l’aveva comprato nel 1962 per 140 sterline da Sotheby’s ad un’asta di Old Masters Paintings e affidato, molti anni dopo, per la vendita sempre a Sotheby’s, che lo mise in asta come “a 17th-century copy after Caravaggio’s original now in the Kimbell Art Museum, Fort Worth”.
I Bari di Thwaytes, ancora oggi controversi, furono venduti come di mano di un seguace di Caravaggio il 5 dicembre 2006 per 42,000 GBP e acquistati, per interposta persona, da Sir Denis Mahon, uno dei massimi esperti di Caravaggio, che l’anno successivo, dopo aver studiato e restaurato il dipinto, lo attribuì a Caravaggio come replica autografa dell’opera dal medesimo titolo del Kimbell Art Museum.
Ne seguì un contenzioso da parte di Thwaytes contro la casa d’aste per negligenza e violazione degli obblighi contrattuali, deciso dalla High Court of Justice di Londra (Thwaytes v Sotheby’s [2015] EWHC 36 (Ch) (16 gennaio 2015). (la vicenda è stata ricostruita in un meticoloso libro di Richard Spear recensito da Massimo Francucci su About Art. Cfr https://www.aboutartonline.com/con-caravaggio-non-si-bara-un-volume-di-richard-spear-ripercorre-la-vicenda-artistica-e-processuale-dei-famosi-bari-mahon/)
Il tema oggetto di causa non era se l’opera fosse o meno un “autentico” Caravaggio, ma se Sotheby’s avesse correttamente adempiuto il suo mandato omettendo di rilevare le potenzialità dell’opera per essere un Caravaggio, ledendo i diritti del proprietario che avrebbe potuto ricavare un prezzo decisamente più elevato.
La Corte ha ripreso il risalente precedente del caso Hunter v Hanley 1955 SLT 213 in tema di dormienti che aveva concluso che
“la valutazione di quadri di cui l’artista è sconosciuto, implica preminentemente un esercizio di opinione e di giudizio, in particolare nel decidere se un’attribuzione a un particolare artista dovrebbe essere fatta. Poiché non si tratta di una scienza esatta, il giudizio nella natura stessa delle cose può essere fallibile e può rivelarsi sbagliato. Di conseguenza, a condizione che il perito abbia fatto il suo lavoro onestamente e con la dovuta diligenza, penso che il tribunale dovrebbe essere cauto prima di condannarlo per negligenza professionale solo perché non è riuscito ad essere il primo a individuare un “dormiente” o la potenzialità di un “dormiente””
e anche in questo caso ha ritenuto Sotheby’s indenne da responsabilità perché sull’attribuzione al Merisi non vi era concordia nella comunità storico artistica.
La Corte Federale di New York è stata investita di un’analoga questione nella causa promossa dall’originaria proprietaria della “Bella Principessa” venduta da Christie’s nel 1998 come opera di anonimo autore germanico del XIX secolo e aggiudicata per 21.000,00 USD, dopo l’attribuzione, ancora oggi dubbia a Leonardo Da Vinci.
La richiesta fu respinta poiché prescritta, il termine di legge dello Stato di New York è di 3 anni, ma la stampa riporta che le parti abbiano trovato un accordo privato, in ragione del fatto che al tempo le condizioni generali di contratto di Christie’s non prevedevano l’esonero da responsabilità in caso di erronea attribuzione, ma solo di non autenticità. (Marchig v. Christies Inc., No. 10-cv-3624 (S.D.N.Y. Jan. 31, 2011), aff’d, No. 11-cv-461 (2d Cir. July 12, 2011).
Sempre grazie alla assenza di garanzia sulla misattribuition la E.S.T., Inc., ottenne il rigetto delle eccezioni di Chistie’s e un accordo transattivo riservato a proposito della falsa attribuzione e vendita come Sisto Badalocchio, di un’opera di sua proprietà raffigurante la deposizione di Cristo, poi risultata di mano di Caracci, (E.S.T., Inc. v. Christie’s, Inc., No. 112793/00 (N.Y. Sup. Ct. June 22, 2001).
Per il diritto italiano nell’esecuzione della prestazione, la casa d’asta, deve comportarsi secondo la diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., ossia secondo le regole di comune diligenza e correttezza da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata, con la conseguenza che agli esperti e ai direttori di dipartimento si richiede una diligenza qualificata all’osservanza di specifiche regole ed all’impiego di strumenti tecnici scientifici adeguati allo standard professionale della loro categoria in quel dato momento storico.
E nulli ai sensi dell’art 1229 cod. civ. sono i patti che escludano o limitino preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.
Così se Virgil Oldman fosse stato citato in giudizio per aver venduto alla “migliore offerta” come repliche o nullità, i ritratti delle “sue” donne, che aveva falsamente attribuito per poterli comprare a poco prezzo e metterli nella sua stanza segreta delle amate immortali, non vi è dubbio che ne sarebbe stato ritenuto dolosamente responsabile.
Più ardua, invece, sarebbe anche ora la dimostrazione in giudizio della colpa grave, soprattutto in assenza di standards di diligenza e di codici etici unanimemente riconosciuti, benché il progresso della scienza stia minando profondamente anche in questa materia il tradizionale approccio della connoisseurship.
L’attribuzione a Caravaggio a Madrid, però, è arrivata prima della vendita, e per discutere del grado di colpa della casa d’aste in caso di misattribution dovremo attendere il prossimo risveglio.
Gloria GATTI Milano 2 maggio 2021